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AVV. FRANCO CASARINI

 

 

Le vendite piramidali e i consumatori

Estratto dal seminario tenuto lĠ11/11/2005 presso il Palazzo delle Stelline di Milano

ÒDisciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidaleÓ

 

 

Premetto che ovviamente, non prenderemo in considerazione in questa sede le cosiddette catene di S.Antonio n giochi e piani di sviluppo la cui illiceitˆ era ben nota anche prima dellĠemissione della legge in esame e peraltro non appaiono neppure pertinenti con il Multilevel Marketing.

 

 

Ci occuperemo quindi solo di quelle che la legge definisce attivitˆ e strutture di vendita  piramidali in ordine alle quali la laconicitˆ del testo legislativo  impone un particolare sforzo interpretativo per  coglierne tutte le possibili implicazioni.

 

 

Ci˜ posto, iniziamo con lĠesaminare pi da vicino quanto precisato dalla normativa in esame al fine di individuare nella definizione fornita dallĠart. 5, informazioni utili a stabilire la reale portata  di tale disposto.

 

Vi si precisa dunque che:

 

Sono vietate la promozione e la realizzazione di attivitˆ e di strutture di vendita nelle quali lĠincentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda  sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacitˆ di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

 

Tale concisa definizione, apparentemente categorica (sembrerebbe rivolgersi infatti solo e unicamente a organizzazioni di vendita esclusivamente basate sul reclutamento), lascia spazio in veritˆ (per la presenza dei termini mero e piuttosto) ad alcune considerazioni che appariranno pi oltre di un certo rilievo.

 

Infatti se la struttura si fonda sul reclutamento piuttosto che sulla capacitˆ di vendere dei soggetti che ne fanno parte,  innanzitutto evidente che, ancorch rafforzato dallĠaggettivo mero, il reclutamento non pu˜ costituire elemento indicativo unico ed assoluto dellĠilliceitˆ della struttura piramidale.

 

 In altre parole tale struttura potrebbe  risultare contra legem non solo quando la stessa si fonda esclusivamente sul reclutamento, ma anche quando si fonda  in modo soltanto prevalente sul reclutamento (si consideri a riguardo anche il termine primario riferito dalla legge allĠincentivo economico dei componenti la struttura).

 

Ci˜ sembra trovare conferma nel riferimento alla capacitˆ di vendere o promuovere la vendita, dei soggetti facenti parte della struttura i quali, quantunque si possano ipotizzare carenti a riguardo, potrebbero pur sempre realizzare vendite di una certa entitˆ sia direttamente che attraverso altri componenti la struttura.

 

Vendite la cui sussistenza non sarebbe logico ritenere sufficiente per escludere lĠilliceitˆ della struttura piramidale da cui risultano realizzate, se detta struttura appare reggersi prevalentemente sul reclutamento.

 

Ne consegue che al di lˆ della prima impressione data dalla formulazione dellĠart. 5, una vendita piramidale illecita non sarebbe ravvisabile sic et simpliciter in una struttura finalizzata esclusivamente ad autoalilmentarsi a discapito dei partecipanti alla rete di vendita, ma anche in altre strutture la cui illiceitˆ potrebbe derivare da un elevato grado di contaminazione da tutto quanto appare tipico di una struttura piramidale vietata.

 

In sostanza lĠart. 5 sembra fornire generiche indicazioni atte a individuare una struttura illecita in un ambito di discrezionalitˆ ben pi ampio di quello apparente.

 

Tale  discrezionalitˆ non sembra peraltro limitata da  quanto previsto dallĠart. 6, in quanto gli elementi presuntivi  ivi elencati (si badi che trattasi di presunzione legale che non consente replica) sanciscono verosimilmente solo i casi in cui lĠilliceitˆ della struttura  certa (si pensi alla formulazione similare dellĠart. 1469 bis riguardante le cosiddette clausole abusive che non esclude la sussistenza di altre oltre quelle ivi elencate).

 

Detti elementi presuntivi, di cui  sufficiente ne ricorra anche uno soltanto perch la struttura di vendita possa ritenersi illecita, sono i seguenti:

 

a)   lĠeventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dallĠimpresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantitˆ di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;

 

b)   lĠeventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, allĠatto del reclutamento e comunque quale condizione per la loro permanenza nellĠorganizzazione, allĠimpresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entitˆ e in assenza di una reale controprestazione;

 

c)   lĠeventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dallĠimpresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attivitˆ commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dellĠattivitˆ svolta.

 

 

Non  detto, quindi, che in assenza delle tre  circostanze dettagliate nel menzionato art. 6, si sia senzĠaltro in presenza di una struttura piramidale di vendita lecita.

 

DĠaltro canto le circostanze ivi indicate quali elementi presuntivi della sussistenza di una struttura di vendita illecita attengono tutte palesemente ad un solo aspetto della potenzialitˆ eversiva del Multilevel Marketing che quantunque costituisca il pi eclatante, non  certamente lĠunico in grado di arrecare grave pregiudizio al consumatore.

 

A questo punto, stante la chiave di lettura del testo legislativo ora  ipotizzata,  utile, al fine di meglio valutarne le conseguenze nei rapporti con i consumatori, precisare quali siano le caratteristiche  che pi contraddistinguono una struttura piramidale lecita da una illecita.

 

 

 

 

DISTINZIONE ORGANIZZAZIONE DI VENDITA PIRAMIDALE CD. MULTILEVEL E VENDITA PIRAMIDALE

 

 

                  Organizzazione piramidale MLM lecita

 

EĠ una struttura non necessariamente tesa ad espandersi.

 

Presenta una separazione  dei venditori dai consumatori.

 

EĠ finalizzata a consolidarsi e perdurare nel tempo.

 

Aspira ad offrire prodotti di qualitˆ a prezzo contenuto (in virt del fatto che la merce passa direttamente dal prod. al cons.).

 

Aspira a servirsi di venditori qualificati e dotati di competenza specifica in ordine al prodotto commercializzato, in grado di fornire addirittura una consulenza personalizzata.

 

Trae il proprio utile dalla vendita del prodotto, e non dal semplice incremento della rete di vendita.

 

Il corrispettivo dei venditori  costituito da una provvigione su ci˜ che vendono direttamente e unĠaltra su ci˜ che vendono le persone da essi introdotti nella rete.

 

Necessita di un ampio margine di guadagno per assicurare alla rete di vendita provvigioni che risultino quanto pi incentivanti possibile.

 

 

                  Vendita piramidale illecita

 

Oltre ad essere contraddistinta, naturalmente, dalla sussistenza di uno o pi elementi presuntivi indicati dallĠart. 5 della legge in esame, si presenta come:

 

Struttura essenzialmente  tesa ad espandersi allĠinfinito

 

Totale sovrapposizione della figura del venditore con quella del consumatore

 

Destinata a implodere nel tempo (si pensi che, se un aderente deve trovare cinque nuovi partecipanti e cos“ pure i successivi da questi reperiti, in soli 11 passaggi i venditori diventano pi di 48.000.000 – lĠintera popolazione dellĠItalia)

 

Tende a offrire prodotti scadenti a prezzi elevati (non destinati ad essere in realtˆ commercializzati)

 

Si  serve di venditori anche privi di qualsivoglia capacitˆ e competenza (non essendo destinati alla diffusione del prodotto)

 

Trae il proprio profitto in modo preponderante dalle fee di ingresso nella propria rete di vendita dei nuovi aderenti, o da quanto sborsato a vario titolo dai predetti per farvi parte.

 

 

----- O -----

 

 

Dal confronto fra le due differenti strutture,  appare chiaro che, laddove gli elementi presuntivi di cui allĠart. 5 non si presentassero esattamente nel  modo ivi descritto, una organizzazione di vendita avrˆ tante pi possibilitˆ di essere ritenuta illecita, quante pi caratteristiche presenterˆ fra quelle  prima elencate come indicative di una struttura piramidale vietata.

 

In alcuni casi sussisterˆ dunque  la possibilitˆ che la linea di confine fra lecito e illecito diventi di difficile demarcazione dipendendo da diversi e svariati fattori .

 

Per quanto attiene lĠinteresse del consumatore, avremo quindi un pregiudizio apprezzabile sia che il predetto resti vittima di una struttura assolutamente illecita (e cio esclusivamente creata per il reclutamento) sia che  subisca una lesione dei propri diritti che, ancorch  meno grave, sia dovuta allĠadozione da parte dellĠorganizzazione di vendita piramidale di comportamenti e atti che siccome prevalenti rispetto ad un corretto operare, la possano far configurare come vendita piramidale illecita.

 

Particolare attenzione occorrerˆ dunque porre, ad esempio,  nel rapporto qualitˆ/prezzo del prodotto (elemento distintivo della vendita piramidale lecita), laddove tenuto conto delle aspettative a riguardo del consumatore (che confida in un buon trattamento per lĠassenza di intermediari di vendita), il prezzo dovrˆ risultare effettivamente giustificato dallĠesclusivitˆ, dalla novitˆ e dalla qualitˆ del prodotto stesso (oltre che, naturalmente, dallĠindubbio vantaggio di aver effettuato lĠacquisto senza spostarsi dalla propria abitazione) .

 

Tale rapporto non dovrˆ pertanto essere pregiudicato dallĠesigenza dellĠazienda organizzatrice di disporre di ampi margini per il riconoscimento ai propri venditori di provvigioni quanto pi incentivanti possibili, perch superato un ragionevole ricarico, il prezzo del prodotto, ancorch di qualitˆ, non risulterebbe pi contenuto e lĠacquisto non potrebbe pi definirsi conveniente.

 

Si consideri a riguardo che nella vendita diretta lĠacquisto scaturisce da un approccio diretto dellĠazienda che, ricerca il cliente, lo raggiunge, gli sottopone il prodotto e ne esalta le qualitˆ, per cui la relativa responsabilitˆ del proponente appare ovviamente pi marcata rispetto al caso in cui il consumatore si determini motu proprio a raggiungere un negozio per farvi un acquisto.

 

LĠeccedenza del prezzo rispetto al valore di mercato di un prodotto, potrebbe dunque se troppo elevata, da un lato rendere irrilevante la qualitˆ del prodotto e dallĠaltra  rendere dubbia la liceitˆ della rete di vendita piramidale.

 

 

Parimenti significativa  potrebbe essere ritenuta poi  lĠeffettiva competenza dei venditori, con riferimento a particolari prodotti.

 

Esistono infatti prodotti che per le loro particolaritˆ fisiche, tecniche o pratiche richiedono una specifica competenza dei venditori.

 

Detta competenza specifica necessita al fine di evitare che il consumatore si determini allĠacquisto senza aver potuto disporre di quella adeguata consulenza da parte del venditore che  stata anchĠessa ritenuta una caratteristica di un sistema Multilevel deontologicamente operante.

 

A nulla rileva che un consumatore disatteso nelle proprie aspettative per la carente competenza specifica del venditore,   possa esercitare il diritto di recesso previsto dal D.Lgs. 50/92, in quanto lĠinadeguatezza dei venditori  rispetto al prodotto, rischierebbe di gettare comunque ombre sullĠintera struttura piramidale deleggittimandola. 

 

A riguardo ricordiamo che per taluni prodotti finanziari di particolare complessitˆ  (PIP- Piano Individuale Pensionistico)  stata ad esempio vietata (dallĠISVAP nel 2002) la vendita mediante Multilevel proprio per lĠimpossibilitˆ di garantire al consumatore unĠadeguata preparazione tecnica dei venditori, difficilmente ottenibile per lĠelevato turn-over tipico di tale sistema di vendita.

 

Ci˜ consente unĠultima riflessione  e cio quanto possa negativamente influire su tale capacitˆ consultiva del venditore (altro elemento distintivo del Multilevel Marketing lecito) lĠendemico frequente avvicendamento dei venditori in alcune  strutture, anche laddove si faccia tutto il possibile per fornire loro una tempestiva soddisfacente preparazione.

 

 

Concludiamo osservando come alla luce di tutto quanto considerato, la tutela del consumatore ne uscirˆ sicuramente rafforzata, non meno per˜ di quanto ne trarranno vantaggio le imprese che hanno scelto di adottare il Multilevel in osservanza di principi di correttezza che trovano oggi conferma e ratifica, sia pure indirettamente nella normativa in questione, e che consentiranno quindi, si auspica, di migliorarne ancor pi lĠimmagine non poche volte  ingiustamente compromessa. 

 

 

 

 

 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO AVEDISCO

 

 

ART. 1) gli imprenditori si impegnano a svolgere la propria attivitˆ nel rispetto delle esigenze e delle aspettative del Consumatore......

 

ART. 2) i termini dellĠofferta debbono essere chiari. Affinch il Consumatore possa capire esattamente la natura di ci˜ che gli si offre...

 

ART. 10) i Fiduciari devono assistere con diligenza il Consumatore nella valutazione della natura della vendita

 

ART. 18) il Fiduciario deve accertarsi che il consumatore capisca correttamente le informazioni...

 

ART. 26) i Fiduciari non devono indurre il Consumatore ad acquistare merci o servizi facendo leva sullĠidea che egli possa ridurre o recuperare il prezzo dellĠacquisto se segnalerˆ altri possibili clienti...

(VENDITA CON SEGNALAZIONE)

 

 

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