AVV. FRANCO CASARINI
Le vendite piramidali e i consumatori
Estratto dal seminario tenuto lĠ11/11/2005 presso
il Palazzo delle Stelline di Milano
ÒDisciplina della vendita diretta a domicilio e
tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidaleÓ
Premetto che ovviamente, non prenderemo in
considerazione in questa sede le cosiddette catene di S.Antonio n giochi e
piani di sviluppo la cui illiceit era ben nota anche prima dellĠemissione
della legge in esame e peraltro non appaiono neppure pertinenti con il
Multilevel Marketing.
Ci
occuperemo quindi solo di quelle che la legge definisce attivit e strutture di
vendita piramidali in ordine alle
quali la laconicit del testo legislativo
impone un particolare sforzo interpretativo per coglierne tutte le possibili
implicazioni.
Ci
posto, iniziamo con lĠesaminare pi da vicino quanto precisato dalla normativa
in esame al fine di individuare nella definizione fornita dallĠart. 5,
informazioni utili a stabilire la reale portata di tale disposto.
Vi
si precisa dunque che:
Sono
vietate la promozione e la realizzazione di attivit e di strutture di vendita
nelle quali lĠincentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla
loro capacit di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati
direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
Tale
concisa definizione, apparentemente categorica (sembrerebbe rivolgersi infatti
solo e unicamente a organizzazioni di vendita esclusivamente basate sul
reclutamento), lascia spazio in verit (per la presenza dei termini mero e piuttosto) ad alcune considerazioni
che appariranno pi oltre di un certo rilievo.
Infatti
se la struttura si fonda sul reclutamento piuttosto che sulla capacit di vendere dei soggetti che ne
fanno parte, innanzitutto evidente che, ancorch rafforzato dallĠaggettivo mero, il
reclutamento non pu costituire elemento indicativo unico ed assoluto
dellĠilliceit della struttura piramidale.
In altre parole tale struttura
potrebbe risultare contra legem
non solo quando la stessa si fonda esclusivamente sul reclutamento, ma anche
quando si fonda in modo
soltanto prevalente sul reclutamento (si
consideri a riguardo anche il termine primario riferito dalla
legge allĠincentivo economico dei componenti la struttura).
Ci
sembra trovare conferma nel riferimento alla capacit di vendere o promuovere
la vendita, dei soggetti facenti parte della struttura i quali, quantunque si
possano ipotizzare carenti a riguardo, potrebbero pur sempre realizzare vendite
di una certa entit sia direttamente che attraverso altri componenti la
struttura.
Vendite
la cui sussistenza non sarebbe logico ritenere sufficiente per escludere
lĠilliceit della struttura piramidale da cui risultano realizzate, se detta
struttura appare reggersi prevalentemente sul reclutamento.
Ne
consegue che al di l della prima impressione data dalla formulazione dellĠart.
5, una vendita piramidale illecita non sarebbe ravvisabile sic et simpliciter
in una struttura finalizzata esclusivamente ad autoalilmentarsi a discapito dei
partecipanti alla rete di vendita, ma anche in altre strutture la cui illiceit
potrebbe derivare da un elevato grado di contaminazione da tutto quanto appare
tipico di una struttura piramidale vietata.
In sostanza lĠart. 5 sembra fornire generiche
indicazioni atte a individuare una struttura illecita in un ambito di
discrezionalit ben pi ampio di quello apparente.
Tale
discrezionalit non sembra peraltro limitata da quanto previsto dallĠart. 6, in quanto
gli elementi presuntivi ivi
elencati (si badi che trattasi di presunzione legale che non consente replica)
sanciscono verosimilmente solo i casi in cui lĠilliceit della struttura
certa (si pensi alla formulazione similare dellĠart. 1469 bis riguardante le
cosiddette clausole abusive che non esclude la sussistenza di altre oltre
quelle ivi elencate).
Detti elementi presuntivi, di cui sufficiente ne
ricorra anche uno soltanto perch la struttura di vendita possa ritenersi
illecita, sono i seguenti:
a)
lĠeventuale
obbligo del soggetto reclutato di acquistare dallĠimpresa organizzatrice,
ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantit di prodotti
senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni
ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario,
nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
b)
lĠeventuale
obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, allĠatto del reclutamento e
comunque quale condizione per la loro permanenza nellĠorganizzazione,
allĠimpresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di
denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in
genere di rilevante entit e in assenza di una reale controprestazione;
c)
lĠeventuale obbligo
del soggetto reclutato di acquistare, dallĠimpresa organizzatrice o da altro
componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali
didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla
attivit commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume
dellĠattivit svolta.
Non detto, quindi, che in assenza delle tre circostanze dettagliate nel menzionato
art. 6, si sia senzĠaltro in presenza di una struttura piramidale di vendita
lecita.
DĠaltro canto le circostanze ivi indicate quali
elementi presuntivi della sussistenza di una struttura di vendita illecita
attengono tutte palesemente ad un solo aspetto della potenzialit eversiva del
Multilevel Marketing che quantunque costituisca il pi eclatante, non
certamente lĠunico in grado di arrecare grave pregiudizio al consumatore.
A questo punto, stante la chiave di lettura del testo
legislativo ora ipotizzata,
utile, al fine di meglio valutarne le conseguenze nei rapporti con i
consumatori, precisare quali siano le caratteristiche che pi contraddistinguono una struttura piramidale lecita
da una illecita.
DISTINZIONE ORGANIZZAZIONE DI VENDITA PIRAMIDALE
CD. MULTILEVEL E VENDITA
PIRAMIDALE
Organizzazione
piramidale MLM lecita
EĠ una struttura non necessariamente tesa ad
espandersi.
Presenta una separazione dei venditori dai consumatori.
EĠ finalizzata a consolidarsi e perdurare nel tempo.
Aspira ad offrire prodotti di qualit a prezzo
contenuto (in virt del fatto che la merce passa direttamente dal prod. al
cons.).
Aspira a servirsi di venditori qualificati e dotati
di competenza specifica in ordine al prodotto commercializzato, in grado di
fornire addirittura una consulenza personalizzata.
Trae il proprio utile dalla vendita del prodotto, e
non dal semplice incremento della rete di vendita.
Il corrispettivo dei venditori costituito da una
provvigione su ci che vendono direttamente e unĠaltra su ci che vendono le
persone da essi introdotti nella rete.
Necessita di un ampio margine di guadagno per
assicurare alla rete di vendita provvigioni che risultino quanto pi
incentivanti possibile.
Vendita
piramidale illecita
Oltre ad essere contraddistinta, naturalmente,
dalla sussistenza di uno o pi elementi presuntivi indicati dallĠart. 5 della
legge in esame, si presenta come:
Struttura essenzialmente tesa ad espandersi allĠinfinito
Totale sovrapposizione della figura del venditore con
quella del consumatore
Destinata a implodere nel tempo (si pensi che, se un
aderente deve trovare cinque nuovi partecipanti e cos pure i successivi da
questi reperiti, in soli 11 passaggi i venditori diventano pi di 48.000.000
– lĠintera popolazione dellĠItalia)
Tende a offrire prodotti scadenti a prezzi elevati
(non destinati ad essere in realt commercializzati)
Si serve
di venditori anche privi di qualsivoglia capacit e competenza (non essendo
destinati alla diffusione del prodotto)
Trae il proprio profitto in modo preponderante dalle
fee di ingresso nella propria rete di vendita dei nuovi aderenti, o da quanto
sborsato a vario titolo dai predetti per farvi parte.
----- O -----
Dal confronto fra le due differenti strutture, appare chiaro che, laddove gli elementi
presuntivi di cui allĠart. 5 non si presentassero esattamente nel modo ivi descritto, una organizzazione
di vendita avr tante pi possibilit di essere ritenuta illecita, quante pi
caratteristiche presenter fra quelle
prima elencate come indicative di una struttura piramidale vietata.
In alcuni casi sussister dunque la possibilit che la linea di confine
fra lecito e illecito diventi di difficile demarcazione dipendendo da diversi e
svariati fattori .
Per quanto attiene lĠinteresse del consumatore,
avremo quindi un pregiudizio apprezzabile sia che il predetto resti vittima di
una struttura assolutamente illecita (e cio esclusivamente creata per il
reclutamento) sia che subisca una
lesione dei propri diritti che, ancorch
meno grave, sia dovuta allĠadozione da parte dellĠorganizzazione di
vendita piramidale di comportamenti e atti che siccome prevalenti rispetto ad
un corretto operare, la possano far configurare come vendita piramidale
illecita.
Particolare attenzione occorrer dunque porre, ad
esempio, nel rapporto
qualit/prezzo del prodotto (elemento distintivo della vendita piramidale
lecita), laddove tenuto conto delle aspettative a riguardo del consumatore (che
confida in un buon trattamento per lĠassenza di intermediari di vendita), il
prezzo dovr risultare effettivamente giustificato dallĠesclusivit, dalla
novit e dalla qualit del prodotto stesso (oltre che, naturalmente,
dallĠindubbio vantaggio di aver effettuato lĠacquisto senza spostarsi dalla
propria abitazione) .
Tale rapporto non dovr pertanto essere pregiudicato
dallĠesigenza dellĠazienda organizzatrice di disporre di ampi margini per il
riconoscimento ai propri venditori di provvigioni quanto pi incentivanti
possibili, perch superato un ragionevole ricarico, il prezzo del prodotto,
ancorch di qualit, non risulterebbe pi contenuto e lĠacquisto non potrebbe
pi definirsi conveniente.
Si consideri a riguardo che nella vendita diretta
lĠacquisto scaturisce da un approccio diretto dellĠazienda che, ricerca il
cliente, lo raggiunge, gli sottopone il prodotto e ne esalta le qualit, per
cui la relativa responsabilit del proponente appare ovviamente pi marcata
rispetto al caso in cui il consumatore si determini motu proprio a raggiungere
un negozio per farvi un acquisto.
LĠeccedenza del prezzo rispetto al valore di mercato
di un prodotto, potrebbe dunque se troppo elevata, da un lato rendere
irrilevante la qualit del prodotto e dallĠaltra rendere dubbia la liceit della rete di vendita piramidale.
Parimenti significativa potrebbe essere ritenuta poi lĠeffettiva competenza dei venditori, con riferimento a
particolari prodotti.
Esistono infatti prodotti che per le loro
particolarit fisiche, tecniche o pratiche richiedono una specifica competenza
dei venditori.
Detta competenza specifica necessita al fine di
evitare che il consumatore si determini allĠacquisto senza aver potuto disporre
di quella adeguata consulenza da parte del venditore che stata anchĠessa
ritenuta una caratteristica di un sistema Multilevel deontologicamente
operante.
A nulla rileva che un consumatore disatteso nelle
proprie aspettative per la carente competenza specifica del venditore, possa esercitare il diritto di
recesso previsto dal D.Lgs. 50/92, in quanto lĠinadeguatezza dei venditori rispetto al prodotto, rischierebbe di
gettare comunque ombre sullĠintera struttura piramidale deleggittimandola.
A riguardo ricordiamo che per taluni prodotti
finanziari di particolare complessit
(PIP- Piano Individuale Pensionistico) stata ad esempio vietata
(dallĠISVAP nel 2002) la vendita mediante Multilevel proprio per
lĠimpossibilit di garantire al consumatore unĠadeguata preparazione tecnica
dei venditori, difficilmente ottenibile per lĠelevato turn-over tipico di tale
sistema di vendita.
Ci consente unĠultima riflessione e cio quanto possa negativamente
influire su tale capacit consultiva del venditore (altro elemento distintivo
del Multilevel Marketing lecito) lĠendemico frequente avvicendamento dei
venditori in alcune strutture,
anche laddove si faccia tutto il possibile per fornire loro una tempestiva
soddisfacente preparazione.
Concludiamo osservando come alla luce di tutto quanto
considerato, la tutela del consumatore ne uscir sicuramente rafforzata, non
meno per di quanto ne trarranno vantaggio le imprese che hanno scelto di
adottare il Multilevel in osservanza di principi di correttezza che trovano
oggi conferma e ratifica, sia pure indirettamente nella normativa in questione,
e che consentiranno quindi, si auspica, di migliorarne ancor pi lĠimmagine non
poche volte ingiustamente
compromessa.
CODICE DI COMPORTAMENTO AVEDISCO
ART. 1) gli imprenditori si
impegnano a svolgere la propria attivit nel rispetto delle esigenze e
delle aspettative del Consumatore......
ART. 2) i termini
dellĠofferta debbono essere chiari. Affinch il Consumatore possa capire
esattamente la natura di ci che gli si offre...
ART. 10) i Fiduciari devono assistere
con diligenza il Consumatore nella valutazione della natura della
vendita
ART.
18) il Fiduciario deve accertarsi che il consumatore capisca correttamente le
informazioni...
ART.
26) i Fiduciari non devono indurre il Consumatore ad acquistare merci o servizi
facendo leva sullĠidea che egli possa ridurre o recuperare il prezzo
dellĠacquisto se segnaler altri possibili clienti...
(VENDITA
CON SEGNALAZIONE)